Rifiuto di atti di ufficio, visita domiciliare

Rifiuto di atti di ufficio, visita domiciliare

Rifiuto di atti di ufficio, Guardia medica e visita domiciliare

Rifiuto di atti di ufficio

Crifiuto di atti di ufficioapita, a fronte di una richiesta di intervento domiciliare del sanitario di turno, in servizio di Guardia medica, di sentirsi opporre un rifiuto e dei generici consigli farmacologici, sulla scorta della valutazione dei sintomi descritti al telefono.

Ebbene, occorre chiedersi se la richiesta di visita domiciliare pone un obbligo, in capo al medico, di soddisfacimento della stessa o se, viceversa, quest’ultimo possa legittimamente negare l’intervento, limitandosi a dei consigli o a delle prescrizioni di massima.

La tematica è stata oggetto più volte di arresti giurisprudenziali di legittimità.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il diniego del medico di guardia alla richiesta di intervento domiciliare può integrare il reato di rifiuto di atti di ufficio, ex art. 328 comma 1 c.p., precisandone, tuttavia, presupposti e condizioni.

Ai fini della sussistenza del reato di rifiuto di atti di ufficio, la visita domiciliare del sanitario, in servizio presso la Guardia medica, non costituisce un dovere ineludibile del medico se non in presenza di peculiari circostanze, che i Giudici di legittimità hanno individuato nell’ urgenza dell’intervento richiesto, parametrato sulla base della sintomatologia riferita al telefono.

In buona sostanza, il rifiuto del medico, per integrare il reato di omissione o rifiuto di atti di ufficio, non deve essere “pretestuoso e aprioristico”, quando invece, la sintomatologia e la situazione descritte denotino inequivocabile gravità e improcrastinabilità dell’intervento (Cass. Pen., Sez. 6, Sent. n. 10130/2015).

A nulla rileva, in proposito, ai fini della sussistenza del reato di rifiuto di atti di ufficio, il fatto che, successivamente, le condizioni mediche del paziente non risultassero effettivamente gravi (Cass. Pen., Sez. 6, Sent. n. 20056 del 07.04.2009).

Ciò che rileva è il quadro clinico iniziale, così come ipotizzabile dal sanitario al momento della richiesta di intervento e sulla scorta della descrizione sintomatologica rappresentatagli.

Spetta poi al Giudice, a parere del Collegio di legittimità, di sindacare la valutazione operata dal medico “sulla necessità di compiere o meno la visita, al fine di accertare se la stessa sia stata correttamente effettuata, ovvero se costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri” (Cass. Pen., Sez. 6, Sent. n. 12143 del 11.02.2009)