Riabilitazione penale

Riabilitazione penale

La riabilitazione penale è un istituto giuridico previsto dagli artt. 178 e ss. c.p..

Purtroppo, può capitare nella vita di fare degli sbagli, di commettere un errore e di violare la legge penale con tutte le conseguenze che ne possono derivare in caso di condanna.

La condanna penale, infatti, a seconda anche del tipo di reato commesso, può talvolta determinare talune preclusioni in ambito professionale, potendo, in alcuni casi, inibire l’accesso ad alcuni concorsi o ad alcune professioni.

Inoltre, anche i datori di lavoro privati, talvolta, possono richiedere, al momento dell’assunzione del lavoratore, la presentazione del certificato del casellario giudiziale.

La riabilitazione penale, dunque, sebbene non possa ripristinare del tutto lo status antecedente alla condanna, determina certamente taluni, significativi, effetti positivi, sotto il profilo giuridico.

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Ciò anche in ragione del fatto che la riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

Inoltre, la riabilitazione penale determina certamente un effetto riabilitante anche sotto il profilo sociale.

Quali sono i requisiti per ottenere la riabilitazione?

Innanzitutto l’art. 179 c.p. prevede che la riabilitazione penale possa essere concessa decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Se invece la pena è stata condizionalmente sospesa, i tre anni decorrono dal giorno dell’irrevocabilità della sentenza.

Per i recidivi è previsto un termine più lungo, di otto anni, mentre per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, di dieci anni.

E’ indispensabile avere adempiuto alle obbligazioni civili (risarcimento del danno derivante dal reato), avere pagato le spese processuali e le eventuali spese di custodia cautelare.

Come si presenta la richiesta?

Sebbene la richiesta di riabilitazione penale possa essere presentata anche  personalmente, mediante l’utilizzo di moduli prestampati, potrebbe essere consigliabile rivolgersi a un avvocato di fiducia, che è in grado di garantire al riabilitando la correttezza delle allegazioni da presentare insieme all’ istanza e indicare le attività da compiere (pagamento spese processuali, di custodia cautelare, risarcimento del danno, ecc) per evitare di vedersi rigettare l’istanza.

Il rigetto dell’istanza per mancanza del requisito della buona condotta impedisce, infatti, la riproposizione della domanda prima che siano trascorsi altri due anni dal provvedimento di rigetto