AZIENDE GRANDI E RESPONSABILITA’ PER FRODE

AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI, IL TITOLARE È ESENTE DA RESPONSABILITÀ PER FRODE IN COMMERCIO SE VI È DELEGA DI FUNZIONI AL PREPOSTO

A cura dell’ Avv. Luca Monaco

FRODE IN COMMERCIO

FRODE IN COMMERCIO

Il titolare di un’ azienda di grandi dimensioni non è responsabile del reato di frode in commercio, ex art. 515 c.p., se vi è stata assegnazione di compiti specifici a determinati soggetti.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, 3 Sez. Pen., sent. n. 35159/2017.

La Corte territoriale aveva confermato la sentenza di condanna, emessa in primo grado, a carico della titolare di un’azienda che commercializzava bevande all’ingrosso, per il reato di frode in commercio, ex art. 515 c.p..

L’imputata proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, contestando, tra i motivi di gravame, il vizio motivazionale.

Orbene, giova precisare che il reato di cui all’art. 515 c.p., rubricato “frode nell’esercizio del commercio”, punisce la condotta di “chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita…”.

Possono essere soggetti attivi del reato sia il titolare dell’azienda che i dipendenti, i familiari, i soci, i rappresentanti.

Per la configurabilità del delitto in esame non è necessario che la cosa pattuita sia tutelata per la sua origine, la provenienza o la qualità, essendo sufficiente la mera diversità rispetto a quanto effettivamente consegnato.

Trattasi di reato doloso, che necessita dunque, per la sua sussistenza, della coscienza e della volontà di consegnare una cosa diversa.

La questione, su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza in commento, riguarda i presupposti e i limiti di responsabilità del titolare di un’azienda di grandi dimensioni per il reato di frode in commercio.

In particolare, la ricorrente si lamentava del fatto che la Corte di Appello non avesse motivato in ordine alle grandi dimensioni dell’azienda di cui l’imputata era titolare né in relazione alla sussistenza di una delega di funzioni a diverso soggetto, preposto al controllo e alla consegna della merce venduta.

Tali circostanze, infatti, secondo l’assunto difensivo, che richiamava un pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, sarebbero state rilevanti ai fini della decisione.

I Giudici di legittimità accoglievano il ricorso sulla scorta della considerazione per la quale tanto le dimensioni dell’azienda quanto l’eventuale esistenza di una delega di funzioni ad altro soggetto costituiscono certamente circostanze meritevoli di valutazione per l’affermazione della responsabilità penale, ex art. 515 c.p., del titolare.

Invero, nelle aziende di grandi dimensioni, stante il cospicuo numero di dipendenti, il legale rappresentante è esente da responsabilità per il reato di frode in commercio nell’ipotesi in cui vi sia una specifica distribuzione dei compiti a determinati soggetti; ciò in ragione della struttura organizzativa inevitabilmente più articolata e complessa rispetto a quella di una ditta di piccole dimensioni.

Viceversa, pure nell’ambito di un’azienda di grandi dimensioni, in mancanza di una specifica delega funzionale, grava sul titolare il dovere di garantire la piena osservanza di “tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti delle attività aziendali”.

Pertanto, la Suprema Corte, coerentemente con il sopra esposto principio di diritto, accoglieva il ricorso ma, tenuto conto dell’intervenuta prescrizione del reato, annullava senza rinvio la sentenza impugnata