CORRUZIONE ELETTORALE, PROMESSA E ACCETTAZIONE

CORRUZIONE ELETTORALE, PROMESSA E ACCETTAZIONE

Corruzione elettorale, promessa e accettazione

Nota a cura dell’ Avv. Luca Monaco

L’accettazione della promessa di un vantaggio in cambio dell’appoggio elettorale, pure in mancanza della concreta esecuzione dell’accordo, integra il reato di cui all’ art. 86 D.P.R. n. 570/1960.

E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 39064/2017.

L’imputato era stato condannato, in concorso con altre due persone, dai Giudici di merito per il reato di corruzione elettorale, previsto dall’ art. 86 DPR 570/1960.

In particolare, secondo la ricostruzione storica dei fatti, il ricorrente avrebbe accettato la promessa dei due coimputati di agevolare l’ assunzione della moglie e del fratello presso una società in cambio del sostegno elettorale alle imminenti elezioni comunali.

A tale accordo sarebbe poi effettivamente seguita l’esecuzione dello stesso.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, che, sebbene avesse rideterminato la pena, riconoscendo allo stesso le attenuanti generiche, aveva confermato per il resto la pronuncia di condanna di primo grado.

In particolare, con l’impugnazione innanzi ai Giudici di legittimità, la difesa dell’imputato contestava, in punto di diritto, la sussistenza del reato de quo sulla scorta di alcune considerazioni.

L’imputato eccepiva che tra la consultazione elettorale, per cui gli era stato chiesto il voto, e l’assunzione dei propri congiunti fosse trascorso un considerevole lasso temporale, addirittura di alcuni anni, di talché quest’ultima fosse svincolata dall’ accordo e non sussistesse alcun rapporto sinallagmatico con il sostegno elettorale.

Pertanto, secondo la prospettazione difensiva, non avrebbe potuto configurarsi il reato contestato per la mancata realizzazione del patto corruttivo.

La Corte di Cassazione, tuttavia, richiamando un proprio pregresso orientamento ermeneutico, osservava che le ipotesi delittuose, di cui ai commi 1 e 2 dell’ art. 86 D.P.R. 570/1960, si consumano rispettivamente all’ atto della promessa o dell’offerta in cambio del sostegno elettorale (primo comma) e all’atto dell’accettazione della promessa o dell’offerta (secondo comma).

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