ABUSI EDILIZI E PRESCRIZIONE

abusivismo edilizioABUSI EDILIZI, NIENTE DEMOLIZIONE DELL’OPERA SE IL REATO E’ PRESCRITTO
Abusi edilizi, niente demolizione dell’opera, se il reato è prescritto.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza n. 15759/2018

A cura dell’ Avv. Luca Monaco

E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

La Corte Di Appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato l’imputato per alcuni reati di abusi edilizi, di cui agli artt. 44 lett. b) e 71 D.P.R. n. 380/2001, emetteva pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione degli stessi, confermando, tuttavia, l’ordine di demolizione parimenti disposto dal Tribunale a quo.

L’imputato, attraverso il proprio difensore di fiducia, presentava ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge.

La Corte di legittimità accoglieva il motivo di gravame alla stregua del principio di diritto, già costantemente affermato dalla Corte medesima, per il quale l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, ex art. 31 comma 9 D.P.R. 380/2001, è indefettibilmente connesso alla sussistenza di una sentenza di condanna per i reati edilizi contestati.

In proposito, ad avviso del Supremo Collegio, non rileva il mero accertamento della commissione dell’abuso, avulso da censura per l’intervenuta estinzione del reato; ciò quantunque tale effetto estintivo sia stato determinato dal decorso del tempo, come nel caso della prescrizione.

L’ordine di demolizione di cui al citato art. 31 comma 9, invero, si tradurrebbe in “una sanzione amministrativa, di tipo ablatorio, che trova la propria giustificazione giuridica nella sua accessività alla sentenza di condanna”.

Tuttavia, è opportuno evidenziare, come pure precisato dalla Corte, che tale preclusione non opera nei confronti del diverso ordine di demolizione, eventualmente disposto dalla Pubblica Amministrazione, stante la differente natura giuridica tra l’ordine di demolizione dell’ Autorità Giudiziaria, emesso ai sensi dell’ art. 31 comma 9 D.P.R. 380/2001, e lo speculare provvedimento amministrativo della P.A. che, contrariamente al primo, è del tutto svincolato dall’esistenza di una sentenza di condanna penale.

In ossequio ai succitati postulati ermeneutici, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Messina, nella parte in cui confermava l’ordine di demolizione delle opere abusive disposto dal Tribunale nella pronuncia di primo grado